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| L'AGRICOLTURA BIOLOGICA: NORMATIVA E TECNICA | |
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ALLEGATO I DEL REG. CEE 2092/91 -
Norme per la produzione biologica a livello aziendale Vegetali e prodotti vegetali 1. Le norme di produzione di cui al presente allegato devono di regola essere state applicate negli appezzamenti per un periodo di conversione di almeno due anni prima delle semina, nel caso delle colture perenni diverse dai prati, di almeno tre anni prima del primo raccolto dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a). L'organismo di controllo può decidere, con il consenso dell'autorità competente, che in certi casi il periodo in questione sia prolungato o abbreviato tenuto conto dell'utilizzazione anteriore degli appezzamenti. 2. La fertilità e l'attività biologica del suolo devono essere mantenute o aumentate, nei casi appropriati, mediante: a) la coltivazione di leguminose, di concimi verdi o di vegetali aventi un apparato radicale profondo nell'ambito di un adeguato programma di rotazione pluriennale, b) l'incorporazione nel terreno di materiale organico, compostato o meno, prodotto da aziende che operano nel rispetto delle norme del presente regolamento. In attesa che vengano adottate norme tecniche comuni relative alle produzioni animali biologiche, i sottoprodotti dell'allevamento, come il concime animale, possono essere utilizzati qualora provengano da allevamenti che operino nel rispetto della normativa nazionale vigente o, in mancanza di questa, di pratiche in materia di produzione animale biologica riconosciute internazionalmente. L'integrazione con gli altri concimi organici o minerali di cui all'allegato II e¹ consentita unicamente qualora un nutrimento adeguato dei vegetali in rotazione o il condizionamento del terreno non possano essere ottenuti con i soliti mezzi indicati al primo comma, lettere a) e b). Per l'attivazione del composto possono essere utilizzate preparazioni appropriate (preparazioni biodinamiche) a base di microrganismi o di vegetali. 3.La lotta contro i parassiti, le malattie e le piante infestanti si impernia sul seguente complesso di misure: - scelta di specie e varietà adeguate;Possono essere utilizzati i prodotti di cui all'allegato II soltanto in caso di pericolo immediato che minacci le colture. |
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