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L'AGRICOLTURA BIOLOGICA: NORMATIVA E TECNICA
LA REGOLAMENTAZIONE DEL BIOLOGICO

Il Regolamento CEE 2092/91
Il 24 Giugno del 1991 viene approvato dal Consiglio della CEE il regolamento 2092/91, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22/07/'91, "relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e dell'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari". Esso costituisce un riconoscimento ufficiale a livello europeo di questo metodo produttivo e al tempo stesso definisce regole uniformi e armonizzate per gli operatori dei diversi paesi della Comunità.
Questo regolamento offre un quadro normativo in materia di produzione, etichettatura e controllo allo scopo di assicurare condizioni di concorrenza leale fra i produttori biologici e distinguere la presenza sul mercato di queste produzioni, rendendole nel contempo piu' garantite di fronte ai consumatori.
Con questo atteso provvedimento si volta definitivamente pagina sulle produzioni biologiche, inquadrandole in un contesto legislativo ben definito, uniforme per tutti i Paesi della CEE, tale da riconoscere loro una adeguata "dignità" commerciale, sia sul mercato nazionale che per l'esportazione.

Quali i punti salienti di questo Regolamento?
Oltre a definire gli ambiti e il significato della produzione biologica, vengono stabiliti alcuni punti fondamentali:

1. Certificazione: non puo' essere effettuata dallo stesso produttore, ma da organismi esterni, riconosciuti dal Ministero dell'Agricoltura di ogni Stato membro; negli articoli 8, 9 e 10 vengono infatti definite le caratteristiche che questi organismi certificatori devono possedere e le modalita' della certificazione che gli stessi devono adottare (con la relativa documentazione).
Vietando l'autocertificazione, si rendono perseguibili penalmente la truffa e l'improvvisazione in un settore prima molto esposto a questi rischi.

2. Norme di produzione (Art. 6 e 7): a livello aziendale devono essere applicate per almeno due anni prima della semina oppure tre anni nel caso di colture perenni diverse dai prati. Sono corredate di tre allegati (vedi fig. 2, 3, 4) dove vengono definite le norme per il mantenimento o aumento della fertilità del suolo e l'insieme delle misure agronomiche ammesse nella lotta contro i parassiti. Altri allegati contengono specifici approfondimenti (es. sui prodotti ammessi per la trasformazione, gli additivi, ecc..). Manca purtroppo ad oggi l'allegato che definisce le produzioni animali.

3. Definizioni (Art.4) e modalità di etichettatura (Art.5): per i prodotti messi in commercio, vengono fissate, rendendo obbligatorio il rispetto di determinati parametri (vedi tab. Pag.).

4. Sistema di Controllo (Art.8 e 9), le cui applicazioni sono state definitivamente stabilite in Italia dal DL 220/95 (vedi in seguito).

5. Importazione da paesi terzi e circolazione nella CEE (Art.11 e 12), viene parimenti regolamentata.


Allegato I del reg. CEE 2092/91 - Norme per la produzione biologica a livello aziendale

Allegato II A del reg. CEE 2092/91, e modifiche - Prodotti autorizzati in agricoltura biologica per la concimazione e l'ammendamento del terreno

Allegato IIB del reg. CEE 2092/91 e successive modifiche - Prodotti autorizzati in agricoltura biologica per la lotta contro i parassiti e le malattie

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