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Macellazione
La macellazione e la lavorazione delle carni è regolata dalle direttive CEE/91/497 e 91/498 recepite con decreto legge n. 286/1994 del 18 aprile 1994 e successive modificazioni.
Alla consegna del capo al macello, un incaricato prende visione della documentazione prevista dalla legge e in particolare, dell'appartenenza del soggetto al circuito QC, del rispetto del periodo minimo di allevamento in aziende QC e del vincolo di non trattamento farmacologico negli ultimi 30 giorni prima della macellazione.
I soggetti appartenenti al circuito QC dovranno essere mantenuti separati dagli altri fino al momento della macellazione. Per facilitare le operazioni di controllo e marchiatura, va assicurata la separazione temporale della macellazione dei soggetti QC.
Sulla carcassa deve essere apposto un contrassegno che permetta di mantenere l'identificazione del soggetto fino all'applicazione del marchio registrato.
La responsabilità dell'ammissione alla marchiatura delle carcasse è affidata al valutatore del macello che redigerà una scheda per ogni macellazione QC in quadruplice copia (una per il concessionario, una da consegnare al produttore, una per l'acquirente e una per il macello).
Le schede di macellazione, numerate progressivamente e specificatamente per ogni macello, devono contenere, oltre al numero identificativo del soggetto:
- Il giudizio dato dal valutatore alla carcassa;
- la data, il luogo di macellazione e di marchiatura o sigillo della carcassa;
- la Ditta richiedente la marchiatura della carcassa e il concessionario del marchio;
- la motivazione della eventuale non idoneità alla marchiatura della carcassa stessa.
I capi macellati potranno essere sottoposti, oltre alla normale visita ispettiva, a prelievo di campioni di tessuti e di organi da sottoporre agli esami di laboratorio per eventuali accertamenti specifici (residui di sostanze ad effetto anabolizzante e sostanze non autorizzate, medicinali veterinari e agenti contaminanti).
Alle carcasse QC deve essere assegnata una zona specifica, e individuabile, dei locali di
conservazione.
Le carcasse non idonee alla marchiatura devono essere gestite separatamente rispetto a quelle
marchiate.
Il trasporto delle carcasse ai laboratori di sezionatura o direttamente ai punti vendita deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, consentendo, anche in questo caso, la separazione fisica della carne QC, rispetto ad altra eventualmente contemporaneamente trasportata e la possibilità di individuazione immediata della stessa, eventualmente attraverso l'uso di sacchi di materiale adeguato e a perdere.
In nessun caso deve essere interrotta la catena del freddo.
Marchiatura
Le carcasse rispondenti ai requisiti vengono identificate con il logo del marchio QC riportante il
numero progressivo corrispondente alla scheda di macellazione.
La numerazione corrispondente alla scheda di macellazione permette di mantenere la rintracciabilità del soggetto macellato.
Il marchio QC può essere associato a quello di un altro circuito tutelato.
Le stesse carcasse e i singoli tagli devono essere corredati di un Certificato di Garanzia.
Il Certificato di Garanzia, in forma cartacea o magnetica, oltre a riportare le indicazioni del Marchio QC, riporterà il numero identificativo dell'animale, la categoria, l'età alla macellazione, l'allevamento di provenienza, il luogo sede della macellazione e la data della stessa.
Solo le carcasse con il marchio QC danno luogo a tagli e carne QC.
Laboratori di sezionatura
La lavorazione e il confezionamento può avvenire solo in laboratori in regola con il DL n. 286/94 e sue modificazioni,abilitati alla stampigliatura del marchio QC e delle informazioni contenute nel Certificato di Garanzia sulle singole confezioni pronte per la vendita al dettaglio.
Nel caso di tagli confezionati, la confezione recherà il marchio QC e all'interno della stessa verrà posizionato il Certificato di Garanzia.
E' comunque vietata l'aggiunta di qualsiasi dicitura non espressamente prevista e concordata.
La carne ovina QC dovrà essere conservata in una zona apposita dei locali di conservazione e lavorata separatamente, nello spazio o nel tempo, rispetto alle altre partite di carne.
Il trasporto delle confezioni deve avvenire con le stesse modalità descritte per le carcasse.
Vendita
Sono carni ovine di agnellone e castrato a "MARCHIO QC", le carcasse, le mezzene, i tagli
anatomici e le loro porzioni confezionate o in atmosfera modificata allo stato fresco.
Ogni partita di carni marchiate deve essere accompagnata dal "Certificato di Garanzia" compilato in ogni sua parte a cura di chi ha immesso la carne sul mercato.
La distribuzione della carne può avvenire attraverso macellerie esclusiviste e/o convenzionate che acquistano carcasse, mezzene o confezioni provenienti da macelli o laboratori convenzionati.
Le macellerie non esclusiviste dovranno esporre la carne ovina QC in una apposita sezione, ben
identificata, del banco di vendita, dove saranno visibili i certificati di garanzia.
La carne, se non preventivamente confezionata, dovrà essere tagliata e preparata solo all'atto della richiesta da parte del consumatore.
All'atto dell'emissione, lo scontrino fiscale sarà accompagnato dalla stampa derivante dal tesserino magnetico relativo alla carne acquistata o, in mancanza di questo, sullo scontrino fiscale potrà comparire l'indicazione che la carne venduta è carne ovina QC.
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