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Ingresso nel circuito di produzione Qualità Controllata
Una dichiarazione riguardante l'idoneità delle strutture, attrezzature e organizzazione dell'allevamento a soddisfare i requisiti del presente disciplinare, a firma del tecnico incaricato dal concessionario del marchio o che svolge assistenza tecnica all'azienda, dovrà essere allegata alla richiesta di concessione del marchio (fac-simile nel testo integrale).
Qualora vengano riscontrate situazioni di non conformità, i tecnici formuleranno, in forma scritta, proposte di modifica che gli allevatori dovranno mettere in atto, qualora intendano aderire al circuito, nei tempi e nei modi previsti dai tecnici stessi.
Strutture di allevamento
Gli animali, dalla nascita allo svezzamento, restano con le madri al pascolo o in ovile.
Successivamente allo svezzamento e sino alla macellazione, i soggetti devono essere allevati al pascolo o in stabulazione libera, ove possono essere previste aree specificamente destinate agli agnelli all'ingrasso.
La stabulazione libera delle pecore e degli agnelli deve avvenire su lettiera permanente di paglia o altri materiali, governata con periodicità per consentire le migliori condizioni agli animali allevati e la migliore prevenzione contro le parassitosi.
Non è ammesso effettuare la fase di ingrasso in gabbie o su superfici a grigliato.
Le strutture adibite all'allevamento devono rispondere alle esigenze di un sano ed equilibrato sviluppo degli animali e a quelle di prevenzione degli infortuni degli operatori ed in particolare:
- gli ambienti di allevamento devono essere sufficientemente spaziosi e ben organizzati per consentire il regolare e "tranquillo" svolgimento delle operazioni di alimentazione e abbeverata, movimentazione, interventi sanitari, controlli, sorveglianza ed eventuali ispezioni, pulizia e disinfezione delle attrezzature, dei pavimenti e delle pareti;
- i recinti, le strutture di contenimento e ogni altra attrezzatura a contatto degli animali deve essere tale da non arrecare loro danno e costruiti in materiale non nocivo;
- gli ambienti di allevamento devono essere tali da impedire attraverso il ricambio d'aria, naturale o forzata, il ristagno di gas nocivi e polveri;
- deve essere assicurata una adeguata illuminazione naturale degli ambienti di allevamento.
Lo spazio minimo a disposizione per capo allevato, consigliato a seconda delle diverse categorie, è previsto in Allegato n.1 del testo integrale.
Tipi e razze ammesse
Gli animali devono appartenere al tipo genetico da carne o derivare da incroci finalizzati alla produzione di carne; in ogni caso, l'ariete, padre degli agnelloni e dei castrati, deve risultare regolarmente iscritto al Libro Genealogico o al Registro Anagrafico di una delle razze ovine da carne, (es. Bergamasca, Biellese, Appenninica, Suffolk, ecc).
Le aziende e gli animali devono essere regolarmente identificati e registrati secondo la normativa in vigore (DPR n.317 del 30 Aprile 1996 - Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali).
Gli animali destinati alla produzione di carne ovina QC devono essere nati sul territorio nazionale.
Immissione e/o cessione dei capi in allevamento
L'immissione di capi nell'allevamento (sia nati in azienda sia acquistati da altro allevamento) o la cessione di capi ad altre aziende deve seguire le norme e i tempi previsti dalla regolamentazione in vigore relativa all'identificazione e registrazione degli animali (DPR 317/96 Regolamento di attuazione Direttiva CEE 92/102).
Sul registro aziendale previsto dalla citata norma, nello spazio disponibile, verrà indicata l'appartenenza dell'animale in oggetto al circuito del marchio QC. Tale indicazione di appartenenza potrà essere annullata dal Gestore del Marchio qualora si verifichino le
condizioni di esclusione dal circuito stesso.
Nel caso di vendita degli animali ad un allevatore non aderente al circuito del marchio QC, i soggetti perdono automaticamente il diritto al marchio.
Non possono essere destinati al marchio QC animali entrati nel circuito di detto marchio da meno di mesi 2, per l'agnellone, e da meno di mesi 4 per il castrato, dalla macellazione.
Non è ammesso che solo parte dei soggetti in allevamento (inteso secondo quanto definito dal DPR 317/96) sia orientata alla produzione di carne QC.
Profilassi e terapia
Per la profilassi e la terapia delle malattie devono essere tassativamente impiegati specialità regolarmente registrate e ammesse per gli ovini, ai dosaggi indicati.
Negli ultimi 30 giorni prima della macellazione non sono ammessi trattamenti farmacologici di sorta.
Alimentazione
Gli agnelli di norma sono allattati dalle madri fino al momento dello svezzamento naturale.
Successivamente la base alimentare è rappresentata da foraggi freschi e/o conservati provenienti da prati naturali, artificiali e coltivazioni erbacee preferibilmente di produzione aziendale, integrati da mangimi semplici e composti.
Per tali colture è fortemente consigliata l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata approvati dalla Giunta Regionale ovvero delle norme tecniche previste dal Reg. 2078/92 o dalla normativa sull'agricoltura biologica (Reg. 2092/92). E' permesso l'uso di mangimi semplici e composti.
Per le materie prime di produzione aziendale, vale il consiglio di applicare le norme di produzione a basso impatto ambientale sopra indicate.
La razione deve essere calcolata in modo da assicurare livelli nutritivi medio-alti (maggiori di 0,8 U.F.C./kg di s.s.) ed una quota proteica compresa tra il 14% e il 18% di proteine grezze/kg di s.s. in funzione dello stadio di sviluppo dell'animale.
I mangimi devono essere conservati in impianti o locali nelle migliori condizioni, per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto (controllo presenza dei topi, ecc..), fermentazioni anomale e la formazione di muffe e micotossine.
E' vietato l'impiego di fonti proteiche derivate da tessuti animali.
E' vietato l'uso di prodotti insilati negli ultimi 30 giorni prima della macellazione.
E' vietato l'uso di mangimi addizionati con promotori di crescita negli ultimi 60 giorni prima della macellazione.
I fieni, i foraggi, granelle di cereali e di leguminose devono essere di buona qualità, in buono stato di conservazione, privi di muffe (Note relative alle pratiche di preparazione degli alimenti in azienda in Allegato n. 2). Eventuali paglie devono presentarsi ben pressate, asciutte e non polverulente.
Il corretto utilizzo degli insilati deve prevedere lo scarto del cappello e di eventuali parti non idonee; in allegato 2 sono riportate le caratteristiche chimico-fisiche di riferimento e gli elementi per la verifica sensoriale della qualità dei foraggi insilati, da effettuare in autocontrollo.
Per quanto riguarda l'utilizzazione di foraggi extra-aziendali deve essere privilegiato l'acquisto da aziende produttrici limitrofe al fine di poter avere maggiori elementi di conoscenza sul foraggio stesso. La provenienza dei foraggi deve essere documentata anche nel caso di acquisti da commercianti.
I fornitori di mangimi destinati ad allevamenti di ovini aderenti al circuito di produzione di carne QC si impegnano a fornire una dichiarazione da cui risulti:
- che i mangimi sono stati ottenuti con procedure che garantiscono l'impossibilità di contaminazione crociata con prodotti destinati ad altri impieghi e indesiderati;
- la provenienza delle partite di materie prime utilizzate;
- l'assenza di sostanze indesiderabili (micotossine, antiparassitari ecc.) nelle partite di materie prime utilizzate.
Si rendono altresì disponibili a fornire, a richiesta, le opportune analisi.
Saranno effettuate analisi a campione a carico del concessionario del Marchio per verificare l'assenza di sostanze indesiderate sulle partite.
E' vietato l'impiego di alimenti provenienti da terreni a rischio, in particolare quelli confinanti con grandi arterie stradali e aeroporti e sotto frutteti e vigneti trattati con prodotti chimici.
E' necessario documentare la formulazione della razione e il periodo di utilizzazione delle diverse fonti alimentari presenti in azienda o acquistate sul mercato. Per le aziende che aderiscono ai servizi di assistenza tecnica tale attività rientra nelle competenze del
tecnico alimentarista.
Invio al macello
I soggetti vengono inviati al macello scortati dai documenti di legge. Il documento di identificazione dell'agnellone o castrato sarà corredato dalla dichiarazione del detentore responsabile degli animali dell'appartenenza al circuito QC e della data di ingresso in detto circuito del soggetto specifico.
Sul Mod. 4 modif. il detentore responsabile degli animali dovrà dichiarare di non aver effettuato trattamenti farmacologici negli ultimi 30 giorni di allevamento.
Gli automezzi adibiti al trasporto devono essere appositamente attrezzati per lo scopo e mantenuti in condizioni igieniche adeguate, lavati e disinfettati secondo le vigenti norme; devono essere dotati di dispositivi atti a dividere gli animali di diversa provenienza per assicurare un adeguato distanziamento dei capi durante il trasporto e ridurre la possibilità di movimento nel caso il veicolo sia parzialmente utilizzato.
In ogni caso il trasporto deve avvenire secondo le modalità previste dal Dlg 532/92, dalla direttiva CEE 29/95 e successive modificazioni.
Il detentore degli animali comunica al macello, e per conoscenza al concessionario del Marchio, la data di invio alla macellazione, il numero degli animali da macellare e la loro identificazione.
La comunicazione deve pervenire al concessionario con un anticipo di almeno 72 ore sulla data di
macellazione.
Il concessionario avrà cura di registrare le comunicazioni ricevute e di conservarle fino al termine della campagna di valorizzazione.
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