Disciplinari di Produzione Integrata - Regione Emilia-Romagna

Carni Ovine


Sono ammesse al marchio "Qualità controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Emilia-Romagna Italia" (Legge Regionale n. 29/92) le carni ovine prodotte, macellate, trasformate e distribuite secondo il presente disciplinare, con le caratteristiche merceologiche di seguito riportate.

Agnellone

Provenienza delle carni
Ovini, maschi e femmine, appartenenti al tipo genetico da carne o derivati da incroci finalizzati alla produzione di carne.

Età alla macellazione
Compresa tra i 70 e i 180 giorni, animali aventi la dentizione da latte.

Peso vivo alla macellazione
Compreso tra i 25 e i 50 kg.

Carcasse
Le carcasse, del peso minimo di 13 kg, in base alla attuale griglia comunitaria di valutazione, devono rientrare nei seguenti valori:
  • conformazione: non inferiore a R;
  • stato di ingrassamento: escluso 1 e non superiore a 4.
Carni
Le parti carnose esposte delle carcasse devono essere rosa o rosa scuro, non sono ammesse colorazioni anomale.
Il colore del grasso visibile deve essere bianco o bianco crema, senza tendere al giallo cinerino e senza venature tendenti al giallo carico.
Tali parametri saranno oggetto di autocontrollo a carico del concessionario del marchio.

Castrato

Provenienza delle carni
Ovini maschi appartenenti al tipo genetico da carne o derivati da incroci finalizzati alla produzione di carne.

Età alla macellazione
Compresa tra i 5 e i 12 mesi; con animali sottoposti alla castrazione per compressione entro i primi 15 giorni di vita, aventi al momento della macellazione, la dentizione di latte.
Possono, altresì, rientrare in questa categoria femmine di età compresa fra i 7 e i 12 mesi, aventi al momento della macellazione la dentizione da latte.
La categoria del castrato è definita dai mercuriali della CCIAA di Forlì come soggetto al di sopra dei 40 kg di peso vivo.
Ai fini del presente disciplinare il peso vivo alla macellazione dei soggetti deve essere compreso tra i 40 e i 100 kg.

Carcasse
Le carcasse, del peso minimo di 20 kg, in base alla attuale griglia comunitaria di valutazione, devono rientrare nei seguenti valori:
  • conformazione: non inferiore a R;
  • stato di ingrassamento: non inferiore a 2.
Carni
Il colore delle parti carnose delle carcasse deve essere rosa scuro, non sono ammesse colorazioni anomale.
Il colore del grasso visibile deve essere bianco o bianco crema, senza tendere al giallo cinerino e senza venature tendenti al giallo carico.

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