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Macellazione
La macellazione e la lavorazione delle carni è regolata dalle direttive CEE/91/497 e CEE/91/498 recepite con decreto legge n. 286/1994 del 18 aprile 1994 e successive modificazioni.
Alla consegna del capo al macello, un incaricato prende visione della documentazione prevista dalla legge e in particolare, dell'appartenza del soggetto al circuito QC, del rispetto del periodo minimo di allevamento in aziende QC e del vincolo di non trattamento farmacologico negli ultimi 90 giorni.
I soggetti appartenenti al circuito QC dovranno essere mantenuti separati dagli altri fino al momento della macellazione. Per facilitare le operazioni di controllo e marchiatura, deve essere assicurata la separazione temporale della macellazione dei soggetti QC.
Sulla carcassa deve essere apposto un contrassegno che permetta di mantenere l'identificazione del soggetto fino all'applicazione del marchio registrato.
La responsabilità dell'ammissione alla marchiatura delle carcasse è affidata al valutatore del macello che redigerà una scheda per ogni macellazione QC.
Le schede di macellazione, numerate progressivamente, e specificatamente per ogni macello, oltre a quanto riportato nei documenti di identità del bovino, devono contenere:
- il giudizio dato dal valutatore alla carcassa;
- la data, il luogo di macellazione e di marchiatura o sigillo della carcassa;
- la Ditta richiedente la marchiatura della carcassa e il concessionario del marchio;
- la motivazione della eventuale non idoneità alla marchiatura della carcassa stessa.
I capi macellati potranno essere sottoposti, oltre alla normale visita ispettiva, a prelievo di campioni di tessuti e di organi da sottoporre agli esami di laboratorio per eventuali accertamenti specifici.
Alle carcasse QC dove essere assegnata una zona specifica, e individuabile, dei locali di conservazione.
Le carcasse non idonee alla marchiatura devono essere gestite separatamente rispetto a quelle
marchiate.
Il trasporto delle mezzene e/o dei quarti ai laboratori di sezionatura o direttamente ai punti vendita deve avvenire nel rispetto della normativa vigente; consentendo, anche in questo caso, la
separazione fisica della carne QC, rispetto ad altra eventualmente contemporaneamente trasportata e la possibilità di individuazione immediatata della stessa (carne QC), eventualmente attraverso l'uso di sacchi di materiale adeguato e a perdere.
In nessun caso deve essere interrotta la catena del freddo.
Marchiatura
Le carcasse rispondenti ai requisiti vengono identificate con il logo del marchio QC riportante il numero progressivo corrispondente alla scheda di macellazione.
Il marchio QC può essere associato a quello di un altro circuito tutelato.
Le stesse carcasse o i quarti devono essere corredati di un Certificato di Garanzia.
Il Certificato di Garanzia, in forma magnetica o carteca, oltre a riportare le indicazioni del Marchio QC, riporterà il numero di matricola dell'animale, il sesso, l'età alla macellazione, l'allevamento di provenienza, il luogo in cui ha avuto luogo la macellazione e la data della stessa.
Solo le carcasse con il marchio QC danno luogo a tagli e carne QC.
Laboratori di sezionatura
La lavorazione ed il confezionamento può avvenire in laboratori in regola con il DL n. 286/94 e sue modificazioni, abilitati alla stampigliatura del marchio QC e delle informazioni contenute nel Certificato di Garanzia sulle singole confezioni pronte per la vendita al dettaglio.
Nel caso di tagli confezionati la confezione recherà il marchio QC e all'interno della stessa verrà posizionato il Certificato di Garanzia.
E' comunque vietata l'aggiunta di qualsiasi dicitura non espressamente prevista.
La carne QC dovrà essere conservata in una zona apposita dei locali di conservazione e lavorata separatamente rispetto alle altre partite di carne.
Il trasporto delle confezioni deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, consentendo, anche in questo caso, la separazione fisica della carne QC rispetto ad altra contemporaneamente trasportata e la possibilità di individuazione immediata della stessa, eventualmente attraverso l'uso di imballaggi dedicati.
In nessun caso deve essere interrotta la catena del freddo.
Vendita
Sono carni a marchio QC le mezzene, i tagli anatomici e le loro porzioni confezionate, in vaschetta o in atmosfera modificata, conservate allo stato fresco.
Le carni bovine di razza Romagnola a "MARCHIO QC" possono essere vendute al pubblico solo dopo aver sottostato ad idonea frollatura: almeno 7 giorni per il quarto anteriore e 15 per il quarto posteriore.
Ogni partita di carni marchiate deve essere accompagnata dal "Certificato di Garanzia" compilato in ogni sua parte a cura di chi ha immesso la carne sul mercato.
La distribuzione della carne può avvenire attraverso macellerie esclusiviste e/o convenzionate che acquistano mezzene, quarti o confezioni provenienti da macelli o laboratori convenzionati.
Le macellerie non esclusiviste dovranno esporre la carne QC in una apposita sezione, ben identificata, del banco di vendita, dove saranno visibili i Certificati di Garanzia.
La carne, se non preventivamente confezionata (vedi laboratorio di sezionatura), dovrà essere tagliata e preparata solo all'atto della richiesta da parte del consumatore.
All'atto dell'emissione dello scontrino fiscale questo sarà accompagnato dalla stampa derivante dal tesserino magnetico relativo alla carne acquistata o in mancanza di questo sullo scontrino fiscale potrà comparire l'indicazione che la carne venduta è carne QC.
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