Sono ammesse al marchio "Qualità controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Emilia-Romagna Italia" (Legge Regionale n. 29/92) le carni di bovini di razza romagnola prodotte, macellate, secondo il presente disciplinare, con le caratteristiche merceologiche di seguito riportate.
Provenienza delle carni
Animali di razza Romagnola, con le caratteristiche previste nelle norme tecniche del Libro Genealogico della razza.
Età alla macellazione
Compresa tra i 12 ed i 24 mesi. Gli animali devono presentare la dentizione da latte.
Carcasse
Le carcasse, in base alla attuale griglia comunitaria di valutazione, devono rientrare nei seguenti valori:
- conformazione: non inferiore ad R;
- stato di ingrassamento: escluso 1 e non superiore a 3.
Le parti carnose esposte della carcassa non devono presentare anomalie di colore (magenta o tendente al nero);
Il colore del grasso visibile non deve tendere al giallo cinerino, né deve avere venature tendenti al giallo carico.
Carni
I parametri qualitativi di riferimento della carne di bovini di razza Romagnola QC, rilevati da tagli bicostali (11a e 12a costa) del muscolo Longissimus dorsi e riferiti a carcasse del peso medio di 350 kg, con frollatura media di 15 giorni, sono:
* pH
* estratto etereo (sul t.q.)
* ceneri (sul t.q.)
* proteine (sul t.q.)
* colesterolo (sul t.q)
* rapp. tra acidi grassi insaturi e saturi
* calo a fresco
* calo alla cottura
* grado di durezza (crudo)
* grado di durezza (cotto)
* colore (luce diur. 2667K):
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fra 5.2 e 5.8
inferiore al 3%
inferiore al 2%
maggiore del 20%
inferiore a 50 mg/100 g
maggiore di 1,0
minore del 3%
minore del 35%
minore di 3.5 Kg/cmq
minore di 2.5 Kg/cmq
L superiore a 30
C superiore a 20
H compreso fra 2.5 e 4.5.
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Tali parametri saranno oggetto di autocontrollo a carico del concessionario del Marchio.
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