Disciplinari di Produzione Integrata - Regione Emilia-Romagna

Bovini Razza Limousine

Produzione

Alimentazione
I vitelli devono essere allattati dalle madri fino al momento dello svezzamento naturale che deve avvenire a un'età minima di 4 mesi.
Successivamente la base alimentare è rappresentata da foraggi freschi e/o conservati provenienti da prati naturali, artificiali e coltivazioni erbacee di prevalente produzione aziendale.
Per tali colture è fortemente consigliata l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata approvati dalla Giunta Regionale ovvero delle norme tecniche previste dal Reg.CEE 2078/92 o dalla normativa sull'agricoltura biologica (Reg.CEE 2092/92).
E' permesso l'uso di mangimi semplici e composti. Per le materie prime di produzione aziendale, vale il consiglio di applicare le norme di produzione a basso impatto ambientale sopra indicate.
La razione deve essere calcolata in modo da assicurare livelli nutritivi alti o medio alti (maggiori di 0,85-0,90 U.F.C./Kg di sostanza secca) ed una quota proteica compresa tra il 13% ed il 18 % in funzione dello stadio di sviluppo dell'animale.
I mangimi devono essere conservati in impianti o locali nelle migliori condizioni, per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto (presenza di reti antipassero, controllo della presenza di ratti, ecc.), fermentazioni anomale e la formazione di muffe e micotossine.
E' vietato l'uso di fonti proteiche derivate da tessuti di animali.
Nei quattro mesi che precedono la macellazione è vietato alimentare il bestiame con sottoprodotti dell'industria.
I fieni, i foraggi, granelle di cereali e di leguminose devono essere di buona qualità, in buono stato di conservazione, privi di muffe. (Note relative alle pratiche di preparazione degli alimenti in azienda, in allegato n. 2 del testo integrale).
Eventuali paglie devono presentarsi ben pressate, asciutte, non polverulente.
Per quanto riguarda l'utilizzazione di foraggi extra-aziendali deve essere privilegiato l'acquisto da aziende produttrici limitrofe per poter avere maggiori elementi di conoscenza sulla storia del foraggio stesso.
La provenienza dei foraggi deve essere documentata anche nel caso di acquisti da commercianti.
La preferenza dovrà essere data a produzioni ottenute con le tecniche a basso impatto ambientale prima indicate.
I fornitori di mangimi destinati ad allevamenti della razza Romagnola aderenti al circuito di produzione di carne QC, si impegnano a fornire dichiarazione che i mangimi sono stati ottenuti con procedure che garantiscono l'impossibilità di contaminazione crociata con prodotti destinati ad altri impieghi e indesiderati.
Si rendono altresì disponibili a dichiarare la provenienza delle partite di materie prime utilizzate e l'assenza di sostanze indesiderabili (micotossine, antiparassitari ecc...) nelle partite di materie prime utilizzate; nonché disponibili a fornire a richiesta le opportune analisi.
Saranno effetuate analisi a campione a carico del concessionario del Marchio per verificare l'assenza di sostanze indesiderate sulle partite acquistate.
E' vietato l'impiego di alimenti provenienti da terreni a rischio, in particolare quelli confinanti con grandi arterie stradali e aeroporti e sotto frutteti e vigneti trattati con prodotti chimici.
E' necessario documentare la formulazione della razione e il periodo di utilizzazione delle diversi fonti alimentari presenti in azienda o acquistate sul mercato.
Per le aziende che aderiscono ai servizi di assistenza tecnica tale attività rientra nelle competenze del tecnico alimentarista.

Acqua di bevanda
L'acqua di bevanda somministrata nelle strutture di stabulazione deve essere potabile e igienicamente idonea ai sensi della normativa in vigore (DPR 24 maggio 1988 n. 286) e a disposizione degli animali senza restrizioni.
Nel caso di utilizzo di acqua clorata, va posta particolare attenzione al contenuto in cloro che, se in eccesso, può determinare l'instaurarsi di turbe delle fermentazioni ruminali; si consiglia, pertanto, in caso di rischio, di applicare all'impianto di distribuzione un decloratore, da conservare in idoneo stato di manutenzione.

Invio al macello
I soggetti vengono avviati al macello scortati dai documenti di legge.
Il documento di identificazione del bovino sarà corredato dalla dichiarazione del detentore responsabile degli animali dell'appartenenza al circuito QC e della data di ingresso in detto circuito del soggetto specifico.
Sul Mod. 4 modif. il detentore responsabile degli animali dovrà dichiarare di non aver effettuato trattamenti farmacologici negli ultimi 90 giorni di allevamento.
Gli automezzi adibiti al trasporto devono essere appositamente attrezzati per lo scopo e mantenuti in condizioni igieniche adeguate, lavati e disinfettati secondo le vigenti norme; devono essere dotati di dispositivi atti a dividere gli animali di diversa provenienza per assicurare un adeguato distanziamento dei capi durante il trasporto e per ridurre la possibilità di movimentazione nel caso il veicolo sia parzialmente utilizzato.
In ogni caso il trasporto deve avvenire secondo le modalità previste dal decreto legge n.532 del 30 dicembre 1992, dalla direttiva CEE 29/95 e successive modificazioni.
Il detentore degli animali comunica al macello, e per conoscenza al concessionario del Marchio, la data di invio alla macellazione, il numero degli animali da macellare con le relative matricole.
La comunicazione deve pervenire al concessionario con un anticipo di almeno 72 ore sulla data di macellazione.
Il concessionario avrà cura di registrare le comunicazioni ricevute e di conservarle fino al termine della campagna di valorizzazione.


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