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Ingresso nel circuito di produzione Qualità Controllata
Una dichiarazione riguardante l'idoneità delle strutture, attrezzature e organizzazione dell'allevamento a soddisfare i requisiti del presente disciplinare, a firma del tecnico incaricato dal concessionario del marchio, o che svolge assistenza tecnica all'azienda, dovrà essere allegata alla richiesta di concessione del marchio (fac-simile nel testo integrale).
Qualora vengano riscontrate situazioni di non conformità, i tecnici formuleranno - in forma scritta - proposte di modifica che gli allevatori dovranno mettere in atto, se intendono aderire al circuito, nei tempi e nei modi previsti dai tecnici stessi.
Strutture di allevamento
Gli animali dalla nascita allo svezzamento restano con le madri al pascolo, oppure in stabulazione libera e/o fissa.
Nelle fasi successive allo svezzamento e fino alla macellazione, i soggetti devono essere allevati preferibilmente a stabulazione libera.
La stabulazione fissa e il grigliato devono considerarsi sistemi di allevamento in via di superamento.
Non si ammette, dal 1° gennaio 2001, che strutture di allevamento di nuova costruzione, e destinate ad allevamento QC, prevedano queste tipologie di stabulazione.
Le strutture adibite all'allevamento devono rispondere alle esigenze di un sano ed equilibrato sviluppo degli animali e a quelle di prevenzione degli infortuni degli operatori.
In particolare:
- gli ambienti di allevamento devono essere sufficientemente spaziosi e ben organizzati, tali da consentire il regolare e "tranquillo" svolgimento delle operazioni di alimentazione e abbeverata, movimentazione, interventi sanitari, controlli, sorveglianza ed eventuali ispezioni, pulizia e disinfezione delle attrezzature, dei pavimenti e delle pareti;
- i recinti, le strutture di contenimento e ogni altra attrezzatura a contatto degli animali deve essere tale da non arrecare loro danno e costruiti in materiale non nocivo; gli eventuali attacchi non devono provocare lesioni agli animali ed essere posizionati in modo da favorire il benessere animale; le pavimentazioni non devono essere sdrucciolevoli e tali da causare lesioni o sofferenze agli animali;
- gli ambienti di allevamento devono essere tali da impedire attraverso il ricambio d'aria - naturale o forzata - il ristagno di gas nocivi e polveri;
- deve essere garantita un'adeguata illuminazione naturale degli ambienti di allevamento.
Lo spazio minimo a disposizione per capo allevato, consigliato a seconda delle diverse categorie, è previsto in all. n. 1 al testo integrale del disciplinare.
Tipi e razze ammesse
Gli animali devono risultare regolarmente iscritti alla nascita al Libro Genealogico della Razza Bovina Limousine.
Le aziende e gli animali allevati devono essere regolarmente identificati e registrati secondo la
normativa in vigore (DPR n. 317 del 30 aprile 1996 - Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva CEE 92/102/ relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali).
Immissione e/o cessione di capi in allevamento
L'immissione di capi nell'allevamento (sia nati in azienda sia acquistati da altro allevamento) o la cessione di capi ad altre aziende deve seguire le norme e i tempi previsti dalla regolamentazione in vigore relativa all'identificazione e registrazione degli animali (DPR 317/96 - Regolamento di attuazione direttiva CEE 92/102).
Sul registro aziendale previsto dalla citata normativa, nello spazio disponibile, verrà indicata l'appartenenza dell'animale in oggetto al circuito del marchio QC.
Tale indicazione di appartenenza potrà essere annullata dal concessionario o dal Gestore del marchio qualora si verifichino le condizioni di esclusione dal circuito stesso.
In caso di vendita degli animali ad allevatori non aderenti al circuito del marchio QC, i soggetti
perdono automaticamente il diritto alla marchiatura della carcassa.
Non possono essere destinati a marchio QC animali entrati nel circuito di detto marchio da meno di 8 mesi.
Non è ammesso che solo parte dei soggetti di razza Limousine di un allevamento (azienda) sia orientata alla produzione di carne QC.
Per allevamento si intente quanto definito dal DPR 317/96.
Profilassi e terapia
Per la profilassi e la terapia delle malattie devono essere tassativamente impiegati specialità regolarmente registrate e ammesse per i bovini, ai dosaggi indicati.
Negli ultimi 90 giorni prima della macellazione non sono ammessi trattamenti farmacologici di sorta.
(continua) ======>
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